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Sez. 1, Sentenza n. 3020 del 02/05/1983 (Rv. 427941 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE DI UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 44 DEL D.P.R. N. 636 DEL 1972 - INTEGRAZIONE CON L'ART. 310 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - RIPROPOSIZIONE DEI RICORSI DICHIARATI ESTINTI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427941-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE DI UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 44 DEL D.P.R. N. 636 DEL 1972 - INTEGRAZIONE CON L'ART. 310 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - RIPROPOSIZIONE DEI RICORSI DICHIARATI ESTINTI - INAMMISSIBILITÀ.*

L'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario) - ove prescrive per i ricorsi pendenti, a pena di Estinzione dei relativi procedimenti, l'istanza di fissazione dell'udienza davanti alle nuove commissioni tributarie - non va integrato con l'art. 310 cod. proc. civ. (secondo il quale l'Estinzione del processo non estingue l'Azione), che, non richiamato dall'art. 39 del menzionato decreto, non esprime un principio generale ed assoluto del processo civile e, comunque, è incompatibile con la finalità dell'art. 44 citato di rendere più agevole il passaggio dal precedente contenzioso tributario al nuovo, con la conseguenza che i ricorsi dichiarati estinti per mancata presentazione dell'indicata istanza non possono essere riproposti. (V 2407/82, mass n 420278; (Conf 4357/82, mass n 422331).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)