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Sez. 3, Sentenza n. 3146 del 13/07/1977 (Rv. 386678 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA PA - CAPACITA E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE CONTRO UN'AMMINISTRAZIONE STATALE - CITAZIONE DEL MINISTRO COMPETENTE - NOTIFICAZIONE PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO - INOSSERVANZA - NULLITA DELLA CITAZIONE - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386678-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA PA - CAPACITA E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE CONTRO UN'AMMINISTRAZIONE STATALE - CITAZIONE DEL MINISTRO COMPETENTE - NOTIFICAZIONE PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO - INOSSERVANZA - NULLITA DELLA CITAZIONE - SANATORIA - CONDIZIONI.*

E nulla la citazione di un'amministrazione statale che non sia diretta alla persona del ministro competente e non sia notificata presso l'ufficio dell'Avvocatura dello stato, ai sensi dell'art 1 della legge n 260 del 1958 (nella specie la parte aveva citato le amministrazioni di grazia e giustizia e delle poste e telegrafi nelle persone, rispettivamente, di un cancelliere capo della Sezione civile di un tribunale e del direttore di un ufficio postale). Detta nullita produce la nullita del rapporto processuale, sanabile solo con la Costituzione in giudizio dell'amministrazione chiamata, che nulla eccepisca, ovvero, in caso di eccezione, con la regolarizzazione del contraddittorio ai sensi dell'art 4 della legge citata. (V 97/67).*

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 1, Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)