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Sez. 1, Sentenza n. 6463 del 18/12/1985 (Rv. 443540 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE) - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE NEI CONFRONTI DI UN UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO - ESECUZIONE PRESSO LA AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO IN ROMA - NECESSITÀ - INOSSERVANZA - NULLITÀ - ART. 291 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - MANCATA ESECUZIONE DELL'ORDINE DI RINNOVAZIONE NEL TERMINE CONCESSO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1985-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443540-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE) - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE NEI CONFRONTI DI UN UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO - ESECUZIONE PRESSO LA AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO IN ROMA - NECESSITÀ - INOSSERVANZA - NULLITÀ - ART. 291 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - MANCATA ESECUZIONE DELL'ORDINE DI RINNOVAZIONE NEL TERMINE CONCESSO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*

La notificazione del ricorso per Cassazione, nei confronti di un ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (U.P.i.C.a.), deve essere effettuata, a pena di nullità, presso l'Avvocatura generale dello stato in Roma, dato che detto destinatario dell'atto è un ufficio periferico del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è pertanto operante l'ultimo comma dell'art. 11 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 (non modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958 n. 260) sulle modalità delle notificazioni alle amministrazioni statali. Ove sussista detta nullità, trova applicazione l'art. 291 cod. proc. civ., e deve quindi essere ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso, nonché dichiarata l'inammissibilità di quest'ultimo, ove la parte non abbia provveduto all'esecuzione di tale ordine nel termine all'uopo concessole. (V 3146/77, mass n 386678).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)