Sez. 1, Sentenza n. 3909 del 21/11/1975 (Rv. 378170 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - CONTENUTO - DISPOSIZIONE DI UN PROPRIO DIRITTO - MANCANZA DI CORRISPETTIVO IN DENARO - PRESTAZIONI A CARICO DEL PRIVATO NELL'INTERESSE GENERALE - SPIRITO DI LIBERALITA - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (CESSIONE DI UN TERRENO DEL COMUNE AD UNA SOCIETA; OBBLIGO DELLA CESSIONARIA DI COSTRUIRE UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE E DI ASSUMERE LAVORATORI LOCALI).*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - CONTENUTO - DISPOSIZIONE DI UN PROPRIO DIRITTO - MANCANZA DI CORRISPETTIVO IN DENARO - PRESTAZIONI A CARICO DEL PRIVATO NELL'INTERESSE GENERALE - SPIRITO DI LIBERALITA - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (CESSIONE DI UN TERRENO DEL COMUNE AD UNA SOCIETA; OBBLIGO DELLA CESSIONARIA DI COSTRUIRE UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE E DI ASSUMERE LAVORATORI LOCALI).*
Quando la pubblica amministrazione dispone di un proprio diritto senza percepire un corrispettivo, ma per il conseguimento di prestazioni che il beneficiario della disposizione debba eseguire, e che essa amministrazione ritenga debbano essere eseguite, nello interesse generale, il fine che muove la sua Azione non e lo spirito di liberalita, ma la cura del detto interesse generale, la quale costituisce la causa dell'atto di disposizione e ne esclude l'animus donandi. (nella specie, un comune aveva ceduto ad una societa alcuni terreni, senza corrispettivo in denaro, ma con l'Obbligo per la cessionaria di destinare i terreni medesimi alla costruzione di uno stabilimento industriale e di assumere un determinato numero di lavoratori locali; tale Obbligo era sanzionato da rigorose penalita, per il caso di mancata osservanza. I giudici del merito, al fine dell'applicazione dell'imposta di registro su detta convenzione, avevano ritenuto che la stessa configurasse un trasferimento a titolo gratuito, e precisamente una donazione modale, in considerazione della gratuita della cessione e del fatto che gli obblighi della cessionaria erano diretti a produrre vantaggio non al comune, ma a terzi. La suprema Corte, rilevando che il perseguimento da parte del comune di un interesse generale, anziche di finalita speculative, non bastava a negare carattere oneroso al contratto, ed enunciando il principio di cui sopra, ha cassato con rinvio detta statuizione, per nuovo esame sul punto della qualificazione del negozio). (V 2589/70, mass n 348963).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 793, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)