Sez. 1, Sentenza n. 2589 del 07/12/1970 (Rv. 348963 - 01)
ENTI PUBBLICI - IN GENERE - ATTI DI DONAZIONE E LIBERALITA - ESCLUSIONE - LIMITI - NECESSITA CHE GLI ATTI PERSEGUANO I FINI DELL'ENTE - (FATTISPECIE IN TEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E LA SOC P AZ TORINO ESPOSIZIONI.*
ENTI PUBBLICI - IN GENERE - ATTI DI DONAZIONE E LIBERALITA - ESCLUSIONE - LIMITI - NECESSITA CHE GLI ATTI PERSEGUANO I FINI DELL'ENTE - (FATTISPECIE IN TEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E LA SOC P AZ TORINO ESPOSIZIONI.*
Gli enti pubblici per i loro fini istituzionali sono incapaci di porre in essere Atti di donazione e di liberalita che non costituiscano mezzi per l'attuazione dei detti fini. E quando la pa dispone a favore di altri di un proprio diritto in vista del conseguimento di prestazioni che altri debba eseguire e che essa pa deliberi dover essere eseguite nell'interesse generale, il fine che la muove non e lo spirito di liberalita, ma la cura del detto interesse. (il principio e stato applicato alla convenzione stipulata tra il comune di Torino e la SpA Torino espropriazioni, in base alla quale il primo cedeva alla seconda a titolo gratuito l'uso di una vasta area per la durata di anni trenta e la seconda si impegnava a costruirvi un complesso di edifici destinato ad ospitare mostre e congressi).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)