Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7223 del 04/03/2022 (Rv. 664189 - 04)
BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE | Scogliera su cui si rifrange il mare e area soprastante ad essa - Natura demaniale - Sussistenza - Fondamento - Rilevanza della natura del terreno - Esclusione. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - In genere.
BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE
L'area posta a strapiombo sulla scogliera lungo la quale si infrange il mare appartiene al demanio marittimo in quanto diuturnamente assoggettata alle onde del mare e alle maree, assumendo rilievo non già la natura del terreno (spiaggia con o senza arenile o scogliera), bensì il suo coinvolgimento dallo spostamento delle sue acque, tenuto conto anche delle maree.
Cod. Civ. art. 822
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)