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Sez. 2, Sentenza n. 7227 del 06/08/1997 (Rv. 506454 - 01)

BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE | Requisiti - Scogliera marina antistante un immobile e destinata alla protezione di questo - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506454-01

BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE

La destinazione della pertinenza al servizio della cosa principale può essere effettuata solo da chi sia proprietario dell'una o dell'altra cosa, ovvero sia titolare di un diritto reale su entrambe. La scogliera che insiste in uno specchio d'acqua antistante l'edificio, essendo equiparata ai beni del demanio marittimo, ancorché destinata al servizio e alla protezione dell'edificio, non può formare oggetto di proprietà comune, di altro diritto reale o costituire il termine di un rapporto pertinenziale. Consegue che non può considerarsi cosa comune e ritenersi soggetta alla disciplina dettata dagli artt. 1117 e 1118 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)