Sez. U, Sentenza n. 23894 del 24/11/2015 (Rv. 637602 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Cessione di azienda - Valore - Derogabilità - Nullità - Artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 270 del 1999 - Norma interpretativa di cui all'art. 11, comma 3 quinquies, del d.l. n. 145 del 2013, conv., con modif., dalla l. n. 9 del 2014 - Portata.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
Nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, la valutazione dei complessi aziendali oggetto di cessione si effettua alla stregua delle inderogabili disposizioni contenute negli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 270 del 1999, aventi carattere imperativo, tanto più che l'art. 11, comma 3 quinquies, del d.l. n. 145 del 2013, conv., con modif., dalla l. n. 9 del 2014, di interpretazione autentica del menzionato art. 63, ha inteso chiarire che il prezzo di cessione dell'azienda non deriva dal suo valore di stima - la cui eventuale erroneità non ha, dunque, carattere decisivo - bensì da quello attribuito al bene dal mercato, determinato in ragione dell'interesse manifestato dai suoi potenziali acquirenti e dalle loro offerte di prezzo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 62, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 63, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2013 num. 145 art. 11 com. 3, Legge 21/02/2014 num. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)