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Sez. 1, Ordinanza n. 19199 del 12/07/2025 (Rv. 675797-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Art. 63 del d.lgs. n. 270 del 1999 - Vendita di aziende in esercizio - Applicazione - Alienazione di beni - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675797-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE

La speciale disciplina prevista dall'art. 63 del d.lgs. n. 270 del 1999 (come interpretato dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 136 del 2013, conv., con modif., dalla l. n. 6 del 2014) - che consente e, anzi, impone agli organi dell'amministrazione straordinaria di mettere in secondo piano o, comunque, di non considerare di per sé risolutivo il profilo del prezzo della vendita - si giustifica e si applica solo nel caso di "vendite di aziende in esercizio" e non anche nel diverso caso di "alienazione di beni", regolato dall'art. 62 del citato d.lgs.

Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 62, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 63, Decreto Legge 10/12/2013 num. 136 art. 9 com. 2, Legge 21/02/2014 num. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)