Sez. 1, Sentenza n. 1427 del 30/05/1966 (Rv. 322835 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - CONDANNA A FAVORE DEL CHIAMATO IN CAUSA - PRESUPPOSTI - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - CONDANNA A FAVORE DEL CHIAMATO IN CAUSA - PRESUPPOSTI - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
Il regolamento delle spese giudiziali ha carattere unitario, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed e insindacabile in Cassazione (tranne se, in violazione del principio della soccombenza, sia stata condannata alle spese la parte totalmente vittoriosa). Tale insindacabilita vige anche nel caso in cui il rimborso delle spese sia stato disposto a favore del chiamato in causa per ordine del giudice, o a istanza di parte, purche la chiamata sia stata resa necessaria dalle deduzioni della parte rimasta soccombente. (Cfr 46/62; 221/60; 3865/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)