Sez. L, Sentenza n. 3010 del 24/05/1979 (Rv. 399350 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA SOCCOMBENZA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - RIMBORSO DISPOSTO A FAVORE DEL CHIAMATO IN CAUSA - ESTENSIONE - CONDIZIONE - NECESSITA DELLA CHIAMATA PER EFFETTO DELLE DEDUZIONI DELLA PARTE SOCCOMBENTE - PROPOSIZIONE DI DOMANDA NEI CONFRONTI DEL TERZO - IRRILEVANZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA SOCCOMBENZA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - RIMBORSO DISPOSTO A FAVORE DEL CHIAMATO IN CAUSA - ESTENSIONE - CONDIZIONE - NECESSITA DELLA CHIAMATA PER EFFETTO DELLE DEDUZIONI DELLA PARTE SOCCOMBENTE - PROPOSIZIONE DI DOMANDA NEI CONFRONTI DEL TERZO - IRRILEVANZA.*
Ai fini del regolamento delle spese di giudizio, l'accertamento della soccombenza, come valutazione globale ed unitaria, rapportata al risultato finale della lite, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, insindacabile in Sede di legittimita. Tale insindacabilita vige anche nel caso in cui il rimborso delle spese sia stato disposto a favore del chiamato in causa per ordine del giudice o ad istanza di parte, purche la chiamata sia stata resa necessaria dalle deduzioni della parte soccombente, mentre e irrilevante la circostanza che siano state o meno proposte domande nei confronti di esso terzo da parte del soccombente o degli altri partecipanti al giudizio. (V 1427/66, mass n 322835; (V 3025/62; (V 2607/51).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)