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Sez. 2, Sentenza n. 1499 del 05/05/1969 (Rv. 340323 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO TRA IL MINIMO ED IL MASSIMO - RADDOPPIO DEL MASSIMO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340323-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO TRA IL MINIMO ED IL MASSIMO - RADDOPPIO DEL MASSIMO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il convincimento espresso dal giudice del merito, in ordine alla importanza e al valore delle pratiche trattate dal professionista legale al pregio dell'opera da lui svolta, ai risultati e ai vantaggi conseguiti dal cliente, il tutto ai fini della Determinazione dell'onorario tra il minimo e il massimo stabiliti dalla tariffa, ed ai fini della maggiorazione del massimo sino al raddoppio (art. 4 e 5 della tariffa in materia giudiziale civile, approvata con DM 28 febbraio 1958) in vista della particolare importanza delle pratiche espletate, si sottrae ad ogni Sindacato di legittimita, quando la motivazione data sull'argomento appaghi le esigenze della logica e sia corretta ed adeguata. (Conf. 917-66, massima n. 321827).*

Riferimenti normativi: DM 28/02/1958 art. 4, DM 28/02/1958 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)