Sez. 2, Sentenza n. 917 del 06/04/1966 (Rv. 321827 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - DETERMINAZIONE FRA MINIMO E MASSIMO - RADDOPPIO DEL MASSIMO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - DETERMINAZIONE FRA MINIMO E MASSIMO - RADDOPPIO DEL MASSIMO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il convincimento espresso dal giudice del merito, in ordine alla importanza e al valore delle pratiche trattate dal professionista legale al pregio dell'opera da lui svolta, ai risultati e ai vantaggi conseguiti dal cliente, il tutto ai fini della Determinazione dell'onorario tra il minimo e il massimo stabiliti dalla tariffa, ed ai fini della maggiorazione del massimo sino al raddoppio -artt. 4 e 5 della tariffa in materia giudiziale civile, approvata con d.m. 28 febbraio 1958invista della particolare importanza delle pratiche espletate, si sottrae ad ogni Sindacato di legittimita, quando la motivazione data sull'argomento appaghi le esigenze della logica, del corretto criterio giuridico e della completezza di esame sui dati che concorrono a caratterizzare gli affari trattati dal professionista. *
Riferimenti normativi: DM 28/02/1958 art. 4, DM 28/02/1958 art. 5, DM 28/02/1958 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)