Sez. 5, Sentenza n. 5796 del 19/04/2001 (Rv. 546088 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | Accertamento fiscale - Deducibilità dall'imponibile sottoposto ad IRPEG dell'ILOR contestualmente evidenziata per il medesimo periodo d'imposta - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI
In sede di accertamento dell'IRPEG inerente ad un determinato periodo, è reclamabile la deduzione dell'ILOR attinente a pregressi periodi, nei limiti in cui siano stati per essa operati accantonamenti in attesa della definitività del relativo rapporto, non anche dell'ILOR contestualmente evidenziata per la medesima annualità, salva restando l'eventuale detraibilità negli anni successivi degli stanziamenti effettuati in collegamento con l'accertamento stesso. La detrazione in questione, infatti, ai sensi e nel vigore dell'art. 101 del d.P.R. n. 917 del 1986 (abrogato con effetto dal 1.ò gennaio 1992 dall'art. 10 terzo comma del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992 n.438), è prevista nei limiti contemplati dall'art. 64 terzo comma dello stesso d.P.R. n. 917 del 1986, il quale riguarda gli "accantonamenti per imposta non ancora definitivamente accertata".
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 64 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)