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Sez. 5, Sentenza n. 1472 del 25/01/2006 (Rv. 586771 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | Accertamento fiscale - Deducibilità dall'imponibile sottoposto ad IRPEG dell'ILOR contestualmente evidenziata per il medesimo periodo d'imposta - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586771-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI

In sede di accertamento dell'IRPEG inerente ad un determinato periodo, è reclamabile la deduzione dell'ILOR attinente a pregressi periodi, nei limiti in cui siano stati per essa operati accantonamenti in attesa della definitività del relativo rapporto, non anche dell'ILOR contestualmente evidenziata per la medesima annualità, salva restando l'eventuale detraibilità negli anni successivi degli stanziamenti effettuati in collegamento con l'accertamento stesso. La sede temporale di deducibilità dell'ILOR accertata in conseguenza della rettifica della dichiarazione dell'IRPEG non può che essere, comunque, secondo i principi generali che presiedono la deduzione delle imposte, il periodo in cui avviene il pagamento o ha inizio la riscossione dei ruoli nei quali le imposte sono iscritte.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 64, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 90, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)