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Sez. L, Sentenza n. 16245 del 29/10/2003 (Rv. 567783 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Art. 63, comma primo, numero 4), T.U. n. 267 del 2000 (nuovo testo) - Requisito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Ambito - Presupposto generale dell'incompatibilità per lite pendente - Esclusione - Temperamento, in termini di temporanea inapplicabilità, della regola dell'incompatibilità sino al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567783-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

In tema di elezioni, il requisito del passaggio in giudicato della sentenza di affermazione della responsabilità - a norma dell'art. 63, comma primo, numero 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato ad opera dell'art. 3 - ter del decreto - legge 22 febbraio 2002, n. 13 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2002, n. 75) - non costituisce presupposto generale dell'incompatibilità (a ricoprire la carica di sindaco o presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale) per lite pendente, ma si riferisce esclusivamente alla lite pendente promossa a seguito di - o conseguente a - sentenza di condanna penale, e quindi rappresenta un temperamento, in termini di temporanea inapplicabilità, della regola dell'incompatibilità sino al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 CORTE COST., Decreto Legge 22/02/2002 num. 13 art. 3 ter CORTE COST., Legge 24/04/2002 num. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)