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Sez. 1, Sentenza n. 26673 del 18/12/2007 (Rv. 600951 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Alla carica di consigliere comunale (art. 63 T.U. enti locali) - Lite pendente - Deroga - Controversia relativa a fatto connesso con l'esercizio del mandato - Ambito e "ratio" - Lite avente ad oggetto la ripetizione da parte del comune delle somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese sostenute da un consigliere comunale per difendersi in procedimento penale, relativo ad atti posti in essere in qualità di sindaco in precedente mandato - Sussistenza della deroga.
Stato
decisa il 2007-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600951-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

La deroga all'ipotesi di incompatibilità stabilita dall'art. 63, primo comma, n. 4, d.lgs. n. 267 del 2000 per gli amministratori e consiglieri comunali e provinciali nell'ipotesi in cui la lite riguardi un fatto connesso con l'esercizio del mandato, è diretta ad escludere fra le cause di incompatibilità le controversie insorte per il perseguimento degli interessi generali e non già per fini personali dell'eletto, per cui sussiste tutte le volte che l'amministratore abbia agito nell'interesse pubblico, indipendentemente dal tipo di mandato per il quale é insorta la controversia. Ne consegue che è connessa con l'esercizio del mandato la controversia che abbia ad oggetto la ripetizione da parte dell'ente territoriale delle somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese sostenute da un consigliere comunale per difendersi in procedimento penale, relativo ad atti posti in essere in qualità di sindaco in precedente mandato, procedimento conclusosi con provvedimento di archiviazione, a nulla rilevando che il comune affermi che vi sia stata acquiescenza a pregressa delibera di revoca del già riconosciuto rimborso delle spese, attenendo tale circostanza all'oggetto del giudizio civile pendente e non incidendo sul fatto generatore del giudizio stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/10/2000 num. 267 art. 63 com. 1 n. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)