Sez. 1, Sentenza n. 9294 del 15/12/1987 (Rv. 456480 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - IN GENERE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - SANZIONE PREVISTA DALL'ART. 32 DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - CIRCOLAZIONE CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - INAPPLICABILITÀ.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - IN GENERE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - SANZIONE PREVISTA DALL'ART. 32 DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - CIRCOLAZIONE CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - INAPPLICABILITÀ.*
La sanzione prevista dall'art. 32 legge n. 990 del 1964 a carico di chi pone in circolazione un veicolo sfornito della garanzia assicurativa non è applicabile nel caso di veicolo la cui circolazione avvenga al di fuori delle modalità previste nel contratto assicurativo (nella specie contratto di Assicurazione provvisoria per la circolazione in prova a norma del d.P.R. 24 novembre 1970 n. 793, art. 17), atteso che conformemente alla "ratio" della citata legislazione rimane pur sempre operante in tale ipotesi la copertura assicurativa nei confronti dei terzi danneggiati, a norma dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, potendo l'assicuratore soltanto agire in via di rivalsa nei confronti dell'assicurato.*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 63, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 63, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 32 CORTE COST., DPR 24/11/1970 num. 973 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 33 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)