Sez. 2, Sentenza n. 7270 del 29/03/2006 (Rv. 586518 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Carattere essenziale - Configurabilità - Indicazione della sola questione di diritto controversa - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
Il ricorso per cassazione contenente la mera esposizione della questione di diritto controversa, senza ulteriori indicazioni circa gli elementi di fatto da cui essa trae origine ed oggetto di esame ad opera della sentenza impugnata, va considerato inammissibile ai sensi dell'art.366, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., che, nel prevedere che il ricorso per cassazione debba contenere l'esposizione anche sommaria dei fatti di causa, pone un adempimento non di ordine formale, ma funzionalmente preordinato a fornire al giudice di legittimità la conoscenza necessaria degli esatti termini in cui la causa è nata e si è sviluppata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)