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Sez. 2, Sentenza n. 3451 del 12/04/1996 (Rv. 496966 - 01)

DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITÀ - CESSAZIONE (SCLASSIFICAZIONE) | Classificazione tacita - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496966-01

DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITÀ - CESSAZIONE (SCLASSIFICAZIONE)

La sdemanializzazione di un bene, con la conseguenziale configurabilità di un possesso da parte del privato "ad usucapionem", può verificarsi tacitamente, in carenza di un formale atto di declassificazione, solo in presenza di comportamenti positivi della pubblica amministrazione, inequivocabilmente rivolti alla dismissione del bene stesso alla sfera del demanio ed al suo passaggio al patrimonio disponibile. A tal fine la "omissione di contestazioni" da parte della pubblica amministrazione non può ritenersi, di per sè, atto univoco e concludente, incompatibile con la volontà di conservare la destinazione del bene dell'uso pubblico, risolvendosi in semplice inerzia degli organi competenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 824, Cod. Civ. art. 1145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)