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Sez. 2, Sentenza n. 569 del 06/03/1970 (Rv. 345665 - 01)

DEMANIO - REGIME GIURIDICO DEI BENI DEMANIALI - DEMANIALITA - CESSAZIONE - IN GENERE - SDEMANIALIZZAZIONE TACITA - CONDIZIONI - DISUSO DA TEMPO IMMEMORABILE - INERZIA DEGLI ORGANI COMPETENTI - ELEMENTI INDIZIARI DELLA VOLONTA DELL'ENTE PROPRIETARIO DI FAR CESSARE LA DESTINAZIONE DEL BENE ALL'USO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345665-01

DEMANIO - REGIME GIURIDICO DEI BENI DEMANIALI - DEMANIALITA - CESSAZIONE - IN GENERE - SDEMANIALIZZAZIONE TACITA - CONDIZIONI - DISUSO DA TEMPO IMMEMORABILE - INERZIA DEGLI ORGANI COMPETENTI - ELEMENTI INDIZIARI DELLA VOLONTA DELL'ENTE PROPRIETARIO DI FAR CESSARE LA DESTINAZIONE DEL BENE ALL'USO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Se e vero che l'atto di classificazione di un bene come demaniale ha efficacia meramente dichiarativa con l'effetto che e ammissibile la C d tacita sdemanializzazione, e anche vero che quest'ultima deve risultare da Atti univoci e concludenti della pubblica amministrazione, incompatibili con la volonta di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico ne il disuso da tempo immemorabile ne l'inerzia degli organi competenti, in quanto fatti neutri, possono valere come elementi indiziari della volonta pubblica di far cessare la destinazione suddetta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 829

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)