Sez. L, Sentenza n. 1751 del 06/05/1977 (Rv. 385468 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI ANZIANITA - APPLICABILITA DELLA NORMATIVA DETTATA DAL CODICE CIVILE - ESCLUSIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI ANZIANITA - APPLICABILITA DELLA NORMATIVA DETTATA DAL CODICE CIVILE - ESCLUSIONE.*
Per la completezza sistematica della disciplina dei rapporti di lavoro del personale delle aziende ferrotramviarie di cui al RD 8 gennaio 1931, n 148, e all'allegato a (estesa a quello delle filovie ed autolinee con le leggi 24 maggio 1952, n 628 e 22 settembre 1960, n 1054), non sono a tali rapporti direttamente applicabili le norme di cui agli artt 2120, 2121 e 2122 cod civ in tema di indennita di anzianita. (V 320/76, mass n 378999).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2122 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A, Legge 24/05/1952 num. 628 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)