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Sez. L, Sentenza n. 4490 del 30/07/1979 (Rv. 400985 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI ANZIANITA - DETERMINAZIONE - CRITERI DI CUI ALLA LEGGE N 1561 DEL 1960 - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400985-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI ANZIANITA - DETERMINAZIONE - CRITERI DI CUI ALLA LEGGE N 1561 DEL 1960 - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*

La legge 18 dicembre 1960 n 1561 che, innovando l'art 10 RDL 13 novembre 1924 n 1825, sull'impiego privato, ha stabilito che la indennita di anzianita deve essere corrisposta in misura non inferiore all'importo di tante mensilita di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati, si applica al solo contratto d'impiego di diritto comune, per cui essa e attinente esclusivamente alla normativa del codice civile di cui agli artt 2120 e 2121 cod civ e non si applica al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, che e esclusivamente disciplinato dal RD 8 gennaio 1931 n 148, atteso il carattere speciale del rapporto stesso. (V 2129/77, mass n 385860; (V 1751/77, mass n 385468; (V 534/76, mass n 379197).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 10, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Legge 18/12/1960 num. 1561 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)