Sez. 2, Sentenza n. 993 del 07/04/1973 (Rv. 363389 - 01)
COMPETENZA CIVILE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - RINUNCIA DELL'ATTORE IN CITAZIONE A PARTE DEL SUO CREDITO - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - RINUNCIA DELL'ATTORE IN CITAZIONE A PARTE DEL SUO CREDITO - IRRILEVANZA.*
Poiche il momento determinante di ogni questione di Competenza (o di giurisdizione) e costituito dallo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno Rilevanza i successivi mutamenti, il giudice puo tener conto, ai fini della Determinazione della propria Competenza, delle limitazioni e delle rinunzie apportate dall'attore nel corso del giudizio alla domanda, ancorche accettate dall'altra parte, ma non anche della rinunzia che l'attore faccia a parte del suo credito nella citazione, nel caso che ivi, dopo aver esposto tutte le partite che concorrono a comporlo, abbia espressamente chiesto la condanna del convenuto 'al pagamento della somma che risultera dovuta, nei limiti della Competenza per valore del giudice aditò. (V 559/71, mass n 350262).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)