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Sez. 3, Sentenza n. 4645 del 27/04/1995 (Rv. 492027 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - ACCESSORIETÀ | Domanda principale rientrante nella competenza per materia del giudice adito - Domanda accessoria eccedente per valore detta competenza - Competenza del giudice adito a conoscere anche la domanda accessoria - Successiva rinunzia della parte alla domanda principale - Irrilevanza ai fini della competenza del giudice adito a conoscere la domanda accessoria - Applicazione di detto principio in tema di domanda principale diretta all'accertamento dell'equo canone e di domanda accessoria intesa ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
Stato
decisa il 1995-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492027-01

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - ACCESSORIETÀ

Poiché secondo il disposto dell'art. 5 del cod. proc. civ. ai fini della determinazione della competenza rileva lo stato di fatto esistente al momento della domanda e non i mutamenti successivi dello stato medesimo, proposta una domanda principale rientrante nella competenza (per materia) del giudice adito ed una domanda accessoria, eccedente (per valore) detta competenza, qualora la connessione fra le due domande, la quale rende il giudice adito competente a conoscere anche della domanda accessoria, secondo il disposto dell'art. 31, secondo comma, cod. proc. civ., venga meno per effetto di rinunzia della parte alla domanda principale, tale rinunzia, quale fatto successivo alla proposizione della domanda non ha effetto sulla competenza così determinata. Ne consegue che qualora venga proposta innanzi al Pretore una domanda di determinazione del canone legale di locazione, in via principale, e in via accessoria una domanda di restituzione delle somme indebitamente corrisposte, eccedente la competenza per valore di detto giudice, la sopravvenuta rinunzia della parte alla prima domanda costituisce fatto irrilevante ai fini della competenza del giudice a conoscere della seconda, sicché resta escluso che quest'ultima debba esser rimessa ad altro giudice ai sensi dell'art. 49 della legge 27 luglio 1978 n. 392 o che il convenuto possa in sede di gravame dolersi di tale mancata rimessione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)