Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 117 del 1985
Massime (1)
Massima n. 10842
- Edilizia e urbanistica
- Costruzione abusiva
- Reato commesso anteriormente al 31 luglio 1982
- Estinzione mediante oblazione
- Art. 9, d.l. 30 settembre 1982, n. 688
- Assunta violazione degli artt. 3, 77 e 79 della costituzione
- Rilevanza della questione argomentata sulla base di norma successivamente dichiarata incostituzionale
- Ius superveniens: legge 28 febbraio 1985, n. 47
- Necessità di nuova valutazione della rilevanza
- Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 77 e 79 Cost., dell'art. 9 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688, nella parte in cui prevede l'estinzione dei reati di costruzione abusiva, commessi anteriormente al 31 luglio 1982, mediante oblazione, essendo necessaria la rivalutazione della rilevanza essendo stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, cod. pen. - invocato dal giudice remittente per argomentare la rilevanza della questione - che stabiliva l'applicabilità della norma penale più favorevole al reo anche se contenuta in un d.l. non convertito; inoltre, nelle more del giudizio e'intervenuta la l. 28 febbraio 1985, n. 47, il cui art. 38 prevede analoga ipotesi di estinzione di reati edilizi a seguito di oblazione e l'art. 31 fa salvi i rapporti giuridici sorti e mantiene efficacia agli atti ed ai provvedimenti adottati in applicazione dell'impugnato art. 9 d.l. 688/1982. - S. n. 51/1985.
Norme impugnate
- art. 9 d.l. 30 settembre 1982, n. 688
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), promossi con due ordinanze del Pretore di San Donà di Piave emesse il 28 settembre e il 9 novembre 1983 nei procedimenti penali a carico di Zanella Alessandro, iscritte al n. 1017 del registro ordinanze 1983 e al n. 85 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 102 e 183 del 1984.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di S. Donà di Piave - con due ordinanze emesse il 28 settembre ed il 9 novembre 1983, nel corso di altrettanti procedimenti penali per contravvenzioni edilizie (in relazione alle quali era stata corrisposta l'oblazione prevista dall'art. 9 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688) - ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma predetta, nella parte appunto in cui prevede l'estinzione dei reati di costruzione abusiva, commessi anteriormente al 31 luglio 1982, a seguito del pagamento di una somma di denaro configurata come oblazione: ritenendo da detta norma violati l'art. 79 Cost., per usurpazione della competenza del Presidente della Repubblica in tema di adozione di provvedimenti di amnistia; l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo di una irragionevole disparità di trattamento introdotta tra chi abbia completato i lavori entro il 31 luglio 1982 e chi li abbia completati dopo tale data ma prima dell'emanazione del decreto, nonché tra gli abbienti e i non abbienti; e l'art. 77 Cost., sul rilievo che proprio la limitazione di efficacia dei benefici proverebbe per tabulas l'inesistenza, nella specie della necessità ed urgenza richieste per l'emanazione di un decreto-legge;
che, in punto di rilevanza, ha aggiunto lo stesso Pretore che questa non sarebbe - a suo avviso - esclusa dalla sopravvenuta soppressione della disposizione impugnata in sede di conversione del d.l. 688/1982 (in l. 873/1982): in quanto l'ultimo comma dell'art. 2 cod. pen. farebbe salvo il principio di applicabilità della norma penale più favorevole (di cui al comma terzo dello stesso articolo) anche nell'ipotesi di norma di favore contenuta (come nella specie) in un decreto-legge e non convertita in legge formale;
che nei giudizi innanzi alla Corte non vi è stata costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che i giudizi stessi vanno riuniti per essere unitariamente decisi;
che, per altro, l'art. 2 cod. pen., nella parte invocata dal giudice a quo (per argomentare la rilevanza della sollevata questione), è stato, nel frattempo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza di questa Corte n. 51 del 1985;
che, comunque, nelle more del giudizio è intervenuta la legge 28 febbraio 1985, n. 47 (recante "norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle contravvenzioni edilizie"), il cui art. 38 prevede analoga ipotesi di estinzione, a seguito di oblazione, dei reati edilizi, ed il cui art. 31 fa inoltre salvi i rapporti giuridici sorti e mantiene efficacia agli atti e provvedimenti adottati in applicazione dell'impugnato art. 9 del d.l. 688/1982;
che alla luce di tale sopravvenienza normativa appare, quindi, opportuno restituire gli atti al giudice a quo perché rivaluti la rilevanza della proposta questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di S. Donà di Piave. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1985. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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