Sez. U, Ordinanza n. 18050 del 04/08/2010 (Rv. 615185 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Pubblico impiego - Ex dipendenti della provincia non di ruolo - Indennità di cessazione dal servizio - Rapporto cessato prima del 30 giugno 1998 - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Le controversie relative alle indennità per cessazione dal servizio dovute ai dipendenti della provincia, non di ruolo, trasferiti ad altre amministrazioni (prevista dall'art. 9 del d.l.c.p.s. 4 aprile 1947 n. 207 e d.l.c.p.s. 5 febbraio 1948 n. 61) che abbiano cessato il rapporto di pubblico impiego con la provincia medesima prima del 30 giugno 1998, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo sia per la ricorrenza del requisito cronologico ai sensi dell'art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001, sia per la natura prevalentemente retributiva (anche se con finalità genericamente previdenziale) della prestazione dovuta, in quanto eziologicamente ricollegabile solo al rapporto di pubblico impiego. (Nella fattispecie l'Amministrazione aveva riconosciuto l'esistenza del debito azionato dal dipendente in giudizio).
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 04/04/1947 num. 207 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 05/02/1948 num. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)