Sez. U, Ordinanza n. 6888 del 06/05/2003 (Rv. 562690 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Riconoscimento del debito nei confronti del dipendente, da parte della P.A. - Influenza sulla giurisdizione - Esclusione - Restituzione di somme trattenute sulla retribuzione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "ratione temporis" - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In relazione alle controversie in materia di pubblico impiego riguardanti le trattenute sulla retribuzione operate dall'ente datore di lavoro - sottratte, "ratione temporis", alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 29 del 1993 come da ultimo modificata dal D.Lgs. n. 387 del 1998 - la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che si configura ogniqualvolta il lavoratore dipendente deduca una pretesa che trovi il suo titolo necessario nel rapporto di pubblico impiego, non trova deroga in favore di quella del giudice ordinario per effetto del riconoscimento del debito controverso da parte della P.A. datrice di lavoro, giacché tale atto non comporta la novazione del titolo, bensì unicamente l'inversione dell'onere della prova.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1998 num. 387 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)