Sez. 1, Sentenza n. 1729 del 14/04/1986 Cc. (dep. 24/04/1986) Rv. 172528 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - SPECIFICA ENUNCIAZIONE DEGLI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - NECESSITÀ - GENERICA INDICAZIONE DELLE FONTI O DELLA PROVA - NON SUFFICIENZA - RAGIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - SPECIFICA ENUNCIAZIONE DEGLI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - NECESSITÀ - GENERICA INDICAZIONE DELLE FONTI O DELLA PROVA - NON SUFFICIENZA - RAGIONE.*
La motivazione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, secondo il nuovo testo dell'art. 264 cod. proc. pen. non è più sufficiente in termini di enunciazione sommaria dei motivi che ne determinano la emissione, ma deve essere tale, da contenere - pur nel rispetto delle esigenze del segreto istruttorio, da contemperare con le esigenze garantistiche della libertà personale - la specifica enunciazione degli indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 252 cod. proc. pen.. a tal fine, pur se l'originario provvedimento di cattura sia stato integrato dal giudice del riesame ed anche se contempli reati a cattura obbligatoria, non è sufficiente la generica indicazione della fonte da cui desumere gli indizi di colpevolezza né il generico richiamo al tipo di prova acquisita, ma è indispensabile indicarne gli elementi essenziali del contenuto affinché l'imputato sia posto nella conoscenza effettiva degli elementi valorizzati ai fini dell'accusa ed abbia la possibilità di una concreta difesa. (Conf mass n 170107).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)