diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2089 del 28/06/1985 Cc. (dep. 16/07/1985) Rv. 170107 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1985-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170107-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*

In tema di mandato o ordine di cattura, per ritenersi adempiuto l'Obbligo della motivazione, non sono sufficienti né la generica indicazione delle fonti, dalle quali siano stati ricavati gli indizi di colpevolezza, né il richiamo anch'esso generico al tipo di prova acquisito. È, invece, necessario, a seguito della nuova formulazione dello art. 264 cod. proc. pen., anche per i provvedimenti restrittivi obbligatori, che, pur con la opportuna concisione, sia indicato il contenuto delle risultanze acquisite, allo scopo di consentire allo imputato la conoscenza effettiva degli elementi di accusa valorizzati e la possibilità di predisporre i mezzi necessari di difesa. (V mass n 160240; (V mass n 157196).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)