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Sez. L, Sentenza n. 12447 del 25/05/2006 (Rv. 589232 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Domanda, da parte di cancelliere, per l'esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario nell'ambito del circondario di Tribunale ricomprendente l'ufficio di appartenenza - Preventiva richiesta di nulla osta al Ministero della Giustizia - Diniego - Impugnazione dinanzi al giudice del lavoro con conseguente riconoscimento del diritto all'esercizio di dette funzioni e condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno - Rigetto - Motivo - Legittimità dell'atto amministrativo - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589232-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

I soggetti appartenenti in modo permanente all'organizzazione strutturale degli uffici giudiziari (come i cancellieri di ruolo) devono, nello svolgimento dei compiti loro affidati, essere esenti da ogni possibile pericolo di condizionamento o influenza in ragione dell'assoluta trasparenza e correttezza comportamentale connaturata alla rilevanza delle funzioni espletate e del rapporto pubblico che li lega al Ministero della Giustizia ed, inoltre, hanno il dovere di garantire il proficuo ed efficiente svolgimento dell'ordinaria attività lavorativa presso l'ufficio in cui si presta servizio. Pertanto, alla stregua di tali principi, deve ravvisarsi come legittimo il diniego - da parte del suddetto Ministero - del nulla-osta (rientrante nella sua piena discrezionalità da inquadrarsi nell'ambito degli ampi canoni del diritto del lavoro) richiesto da un cancelliere per l'esercizio delle funzioni di vice-procuratore onorario presso gli uffici giudiziari di un determinato circondario di Tribunale, con esclusione di quello di appartenenza (nella specie, sezione distaccata), non risultando conciliabile lo svolgimento di tali funzioni - implicanti anche una pronta reperibilità ed una piena disponibilità dell'interessato (anche al di fuori del normale orario di lavoro di ufficio) - con le esigenze di servizio e profilandosi come inopportuna l'esplicazione dell'attività giudiziaria nell'ambito dello stesso circondario in cui il dipendente esercita la propria attività istituzionale, con conseguente inaccettabilità della commistione dei ruoli.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 42 ter CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 42 quater CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 42 quinquies CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 42 sexies CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 71 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 71 bis CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)