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Sez. U, Sentenza n. 129 del 12/03/1999 (Rv. 524061 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Incompatibilità - Svolgimento onorario di funzioni giudiziarie in qualità di vice pretore anche presso le preture circondariali - Insussistenza.
Stato
decisa il 1999-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524061-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

La svolgimento onorario di funzioni giudiziarie, in qualità di vice pretore, anche presso le preture circondariali e, quindi, anche al di fuori dell'ipotesi di "reggenza", già disciplinata dall'abrogato art. 101 R.D. n. 12 del 1941, non è incompatibile con la conservazione dell'iscrizione nell'albo degli avvocati e con la conseguente legittimazione all'esercizio della professione forense - pur nei limiti risultanti dagli impegni richiesti dal Consiglio superiore della magistratura -, senza che possa contrariamente argomentarsi con riguardo a modalità di quello svolgimento che non siano meramente vicarie ed eccezionali, ma comportino, in relazione alla contingente situazione di necessità ed emergenza degli uffici giudiziari e per fini costituzionalmente indeclinabili di migliore risposta alla domanda di giustizia, gestione diretta di un ruolo di cause e collateralità rispetto all'opera dei magistrati "togati", nonché diritto al conseguimento di un trattamento economico, che per la sua natura indennitaria non è riconducibile al concetto di retribuzione, né, comunque, si ricollega ad un rapporto che presenti le caratteristiche dell'impiego od altre desumibili dall'art. 3 del R.D. n. 1578 del 1933 e rilevanti, quindi, agli effetti dell'art. 37 dello stesso R.D.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)