Sez. L - , Ordinanza n. 21163 del 24/08/2018 (Rv. 650113 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Crediti previdenziali - Opposizione al passivo fallimentare - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
La controversia di natura previdenziale non è soggetta alla sospensione dei termini feriali anche se trattata dal giudice fallimentare con il relativo rito, posto che ai fini della sottrazione alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale costituisce causa di lavoro quella in cui, a prescindere dalle forme processuali, è controverso un credito di lavoro o previdenziale
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 459, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)