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Sez. U - , Sentenza n. 10944 del 05/05/2017 (Rv. 643946 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensionale feriale - Fallimento - Accertamento dei crediti concorsuali - Applicabilità - Crediti nascenti da rapporto di lavoro - Inapplicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643946-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

In tema di fallimento, anche nelle procedure aperte successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, la sospensione dei termini durante il periodo feriale, pur applicandosi in via generale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e degli artt. 1 e 3 della l. n. 742 del 1969, ai giudizi per l'accertamento dei crediti concorsuali, non opera in quelli in cui si controverta dell'ammissione allo stato passivo dei crediti di lavoro, i quali, benchè da trattarsi con il rito fallimentare, sono assoggettati al regime previsto dall'art. 3 citato, in ragione della materia che ne forma l'oggetto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)