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Sez. 2, Sentenza n. 1309 del 21/02/1983 (Rv. 426107 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - NOZIONE - OGGETTO - VIZI E MANCANZA DI QUALITÀ ESSENZIALI "INTRINSECI ALLA COSA VENDUTA" - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426107-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - NOZIONE - OGGETTO - VIZI E MANCANZA DI QUALITÀ ESSENZIALI "INTRINSECI ALLA COSA VENDUTA" - FATTISPECIE.*

L'Obbligo del venditore "di garantire il compratore... Dai vizi della cosa", ai sensi dell'art. 1476 n. 3 cod. civ., che è collegato ai successivi artt. 1490 e segg., riguarda esclusivamente i vizi e la Mancanza di qualità essenziali "intrinseci alla cosa venduta" ed esistenti al momento della conclusione del contratto e della consegna nel caso di vendita obbligatoria, e non può quindi, trovare riferimento in dati estranei alla cosa oggetto della vendita. (nella specie, in cui si trattava di vendita di serbatoi da interrare, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha escluso che l'accertata scarsità di dimensioni strutturali dei serbatoi in rapporto alle caratteristiche del terreno in cui essi dovevano essere collocati fosse riconducibile nell'ambito di operatività della garanzia ex art. 1476 n. 3 cod. civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1490

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)