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Sez. 2, Sentenza n. 1594 del 24/05/1968 (Rv. 333345 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ARTICOLAZIONE IN DUE FASI - UNIFICAZIONE DI ESSE - AMMISSIBILITA- PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1968-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333345-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ARTICOLAZIONE IN DUE FASI - UNIFICAZIONE DI ESSE - AMMISSIBILITA- PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO.*

L'Azione di denunzia di nuova opera determina una duplice fase di giudizio la prima, a cognizione sommaria, tendente agli eventuali provvedimenti di carattere cautelare e provvisorio da parte del pretore la seconda consistente, invece, in un ordinario giudizio di merito che puo avere natura petitoria o possessoria, asseconda che la domanda dell'attore abbia ad oggetto la tutela del possesso oppure l'affermazione dell'esistenza di un diritto reale. Le due fasi quella cautelare, urgente e quella definitiva ordinaria, normalmente distinte, possono tuttavia essere unificate, fino alla soppressione della fase cautelare urgente. Pertanto, anche se nella prima fase il pretore non ravvisi il concorso delle condizioni per l'adozione dei provvedimenti cautelari, cio non preclude la prosecuzione del processo nella seconda fase e la pronuncia di merito, che definisce l'intero giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)