Sez. L, Sentenza n. 5349 del 29/05/1998 (Rv. 515956 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - SOCIETÀ E ALTRI ENTI | Rilascio della procura alle liti da parte del legale rappresentante di una persona giuridica - Qualità della persona fisica che sottoscrive la delega - Indicazione mancante nel mandato, ma risultante dall'intestazione del ricorso - Validità della procura.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - SOCIETÀ E ALTRI ENTI
La procura alle liti rilasciata nel ricorso per cassazione dal legale rappresentante di una persona giuridica è valida quando dal mandato speciale integrato dall'intestazione del ricorso (e non necessariamente dal solo mandato) risultino indicate sia le generalità, sia la qualifica della persona fisica che conferisce al difensore l'incarico di rappresentare e difendere la persona giuridica, sicché la mancanza nel solo mandato dell'indicazione della qualità rivestita da chi sottoscrive la delega non è di sè sola causa di invalidità della procura.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 83, Cod. Civ. art. 372
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)