Sez. 1, Sentenza n. 1553 del 11/02/1995 (Rv. 490401 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - SOCIETÀ E ALTRI ENTI | Procura rilasciata dal legale rappresentante di una società senza l'indicazione del nominativo - Validità - Condizioni - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - SOCIETÀ E ALTRI ENTI
La procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione dal legale rappresentante di una società, senza l'indicazione nominativa dello stesso, è valida quando la firma sia leggibile e, nei limiti di cui all'art. 372 cod. proc. civ. sia idoneamente documentato - mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento - il riferimento della indicata qualità di rappresentante legale della società a un'individuata persona fisica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)