Sez. L, Sentenza n. 6152 del 06/12/1985 (Rv. 443285 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - RIACQUISTO DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO IN MISURA SUPERIORE AL LIMITE LEGALE DI PENSIONABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - RIACQUISTO DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO IN MISURA SUPERIORE AL LIMITE LEGALE DI PENSIONABILITÀ.*
Ai sensi dell'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, affinché possa legittimamente disporsi la revoca della pensione di Invalidità, è necessario che il soggetto abbia riacquistato la capacità di guadagno in misura superiore al limite legale di pensionabilità; il che può verificarsi o in dipendenza di un sopravvenuto miglioramento delle sue condizioni psicofisiche, o di un riadattamento funzionale, ovvero a causa di altri fattori, ambientali ed economico- sociali, i quali, sebbene lo stato invalidante permanga immutato dal punto di vista clinico e funzionale, ne attenuino l'incidenza sulla capacità di guadagno, consentendo al soggetto di utilizzare le sue residue energie di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini e non usuranti. (V 318/80, mass n 403702).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)