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Sez. L, Sentenza n. 318 del 14/01/1980 (Rv. 403702 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - LEGITTIMITA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1980-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403702-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - LEGITTIMITA - PRESUPPOSTI.*

La revoca della pensione d'invalidita e legittima quando la capacita di guadagno cessi di essere inferiore ai limiti di legge, cio che puo avvenire non solo per miglioramento, sotto il profilo sanitario, ma anche quando, pur non essendosi verificato alcun mutamento di tali condizioni, siano venuti meno, o si siano ridotti, gli altri fattori che gia concorsero a determinare la capacita di guadagno, sia per effetto di riadattamento funzionale sia per effetto di cessata o scemata incidenza, sullo stato invalidante, di condizioni economico-sociale, modificatesi in modo da consentire al lavoratore di utilizzare le residue energie, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, in maniera non usurante ed in grado di ricondurre la capacita di guadagno ad un livello superiore al limite della pensionabilita. (V 4232/78, mass n 393862; (V 4914/77, mass n 388515; (V 3476/75, mass n 377646).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)