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Sez. U, Sentenza n. 2718 del 14/03/1991 (Rv. 471267 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio Sanitario Nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere | Trattamento economico onnicomprensivo per gli ex medici condotti - Domanda di applicazione ex art. 110 del D.P.R. n. 270 del 1987 - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 1991-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471267-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio Sanitario Nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere

La controversia promossa contro l'unità sanitaria locale da sanitari con essa convenzionati, volta a conseguire l'applicazione del trattamento economico onnicomprensivo previsto per gli ex medici condotti (nei cui riguardi non siano stati assunti, alla data dell'1 gennaio 1987, provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 28 del d.p.r. n. 348 del 1983) dalla disposizione transitoria dell'art. 110 del d.p.r. 20 maggio 1987 n. 270 ed implicante l'elevazione a millequattrocento unità (ai sensi del d.m. 23 dicembre 1987) del limite di soggetti assistibili, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1034 del 1971, avendo ad oggetto non una posizione di diritto soggettivo nascente dalla convenzione ma una posizione giuridica nascente dal pregresso rapporto di pubblico impiego ("status" di ex medico condotto avente diritto al trattamento di cui al citato art. 110 e quindi al maggior numero di assistibili) e dotata d'incidenza riflessa sul contenuto della convenzione medesima.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 25/06/1983 num. 348 art. 28, DPR 20/05/1987 num. 270 art. 110, DM Sanità 23/12/1987

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)