Sez. U, Ordinanza n. 4995 del 01/04/2003 (Rv. 569257 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dichiarazione di inefficacia di provvedimento estintivo del rapporto d'impiego a seguito di ricorso in giudizio - Azione di risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni perse - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa a periodo del rapporto anteriore al termine del 30 giugno 1998 fissato per la persistenza della giurisdizione amministrativa (art. 29 D.Lgs. n. 80 del 1998).
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La controversia instaurata nei confronti della pubblica amministrazione (nella specie una ASL) ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno promossa da alcuni dipendenti (nella specie: medici che non avevano optato per il rapporto a tempo pieno o a tempo definito ed il cui rapporto d'impiego era stato, per questo, ingiustamente dichiarato estinto), commisurato alle retribuzioni non percepite per il periodo anteriore alla riconosciuta inefficacia del provvedimento estintivo del rapporto, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dato che la pretesa risarcitoria si collega necessariamente al rapporto di pubblico impiego, che risulta già esistente - perché costituito con efficacia retroattiva - nel periodo in relazione al quale si lamenta la perdita economica, con la conseguenza che la relativa domanda è devoluta, in virtù di tale collegamento, alla cognizione del giudice cui spetta la giurisdizione del rapporto, essendo irrilevante, a tali fini, che la stessa domanda consegua ad un inadempimento della p.a. in relazione ad un obbligo scaturente dalla legge (principio affermato in relazione a controversia riguardante una fase del rapporto anteriore al 30 giugno 1998, termine di persistenza della giurisdizione amministrativa, ex art. 68 D.Lgs. n. 29 del 1993, come novellato dall'art. 29 D.Lgs. n. 80 del 1998, rispetto alla quale la Corte ha dichiarato irrilevante il fatto che, sulla situazione giuridica sorta prima del 30 giugno 1998, sia intervenuto un giudicato posteriore a tale data, trattandosi di giudicato accertativo e non costitutivo).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 25/06/1983 num. 348 art. 28, DPR 20/05/1987 num. 270 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)