Sez. 2, Sentenza n. 22917 del 26/05/2026 Cc. (dep. 22/06/2026) Rv. 290258-01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Truffa commessa mediante strumenti informatici o telematici - Aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 2-ter, cod. pen. - Rapporti con la minorata difesa - Continuità normativa - Sussistenza - Ambito applicativo delle due aggravanti - Distinzione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE
In tema di truffa, l'aggravante del fatto commesso a distanza mediante strumenti informatici o telematici di cui all'art. 640, comma secondo, n. 2-ter, cod. pen., postulando l'utilizzo di dispositivi digitali idonei a ostacolare l'identificazione dell'autore del fatto e collocandosi tra i reati commessi mediante un sistema informatico, si pone in continuità normativa con le previgenti ipotesi fondate sul difetto di fisica compresenza tra autore e vittima, già ricondotte all'aggravante della minorata difesa di cui all'abrogato art. 640, comma secondo, n. 2-bis, cod. pen., e all'art. 61, n. 5, cod. pen., che, in forza del principio di specialità, continua a disciplinare i casi in cui la condotta fraudolenta sia stata concretamente agevolata da una particolare situazione personale di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, o da altre circostanze di tempo, di luogo o di persona, diverse dal contatto "on line".
Cod. Pen. art. 61 lett. 5, Cod. Pen. art. 640 com. 2, Cod. Pen. art. 640 com. 2, Legge 28/06/2024 num. 90 art. 16 com. 1 lett. T N1, Decreto Legge 11/04/2025 num. 48 art. 11 com. 2 lett. A, Legge 09/06/2025 num. 80 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)