Sez. 2, Sentenza n. 22257 del 09/05/2025 Cc. (dep. 12/06/2025) Rv. 288222-01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Truffa “telematica”, aggravata ai sensi dell’art. 640, n. 2-ter, cod. pen. - Fatto commesso prima della novellazione legislativa - Procedibilità a querela - Termine di proposizione della querela - Decorrenza - Individuazione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE
In tema di truffa, il termine per proporre querela, nel caso in cui il reato risulti aggravato, ex art. 640, n. 2-ter, cod. pen., dall'essere stato realizzato a distanza mediante strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o l'altrui identificazione e sia stato commesso prima dell'introduzione di tale aggravante e della previsione della sua procedibilità a querela a norma dell'art. 16, comma 1, lett. t), legge 28 giugno 2024, n. 90, decorre dalla data di entrata in vigore della legge citata, in assenza di disposizioni transitorie. (Vedi Sez. U, n. 5540 del 1982, Rv. 154076-01).
Regio Decr. 28/05/1931 num. 601 art. 36, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 lett. 5, Cod. Pen. art. 124 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 99, Decreto Legisl. 10/04/2018 num. 36 art. 12, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 CORTE COST., Legge 28/06/2024 num. 90 art. 16 lett. T, Decreto Legge 11/04/2025 num. 48 art. 11 com. 2, Legge 09/06/2025 num. 80 art.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)