Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6282 del 19/03/2014 (Rv. 630020 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Nuova disciplina ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - Condanna del lavoratore soccombente - Condizioni - Applicabilità alle cause in corso - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI
Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, la disposizione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., introdotta dall'art. 42, comma 11, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, che limita ai cittadini aventi un reddito inferiore a un importo prestabilito il beneficio del divieto di condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali, non si applica ai procedimenti incardinati prima dell'entrata in vigore del relativo provvedimento legislativo.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)