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Sez. L, Sentenza n. 4165 del 01/03/2004 (Rv. 570699 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Nuova disciplina ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - Condanna del lavoratore soccombente - Condizioni - Applicabilità alle cause in corso - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570699-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

Il nuovo testo dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., contenuto nell'art. 42 punto 11 del D.L. n. 269 del 2003, che nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali limita ai cittadini aventi un reddito inferiore a un importo prestabilito il beneficio del divieto di condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali, non si applica ai procedimenti - incardinati prima dell'entrata in vigore del relativo provvedimento legislativo.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 11 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)