Sez. L, Sentenza n. 1903 del 25/02/1994 (Rv. 485450 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - Minimi salariali | Determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. - Criteri - Mancato riferimento ai minimi contrattuali - Ammissibilità - Condizioni - Determinazioni in misura inferiore a detti minimi in relazione alla situazione socio economica del mercato del lavoro - Inammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - Minimi salariali
Ai fini della determinazione della giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. il giudice, ove non ritenga di adottare come parametro i minimi salariali stabiliti dalla contrattazione collettiva, può discostarsene, ma deve fornire specifica indicazione delle ragioni che sostengono la diversa misura da lui ritenuta conforme ai criteri di proporzionalità e sufficienza posti dalla norma costituzionale: d'altro canto, la determinazione della retribuzione spettante in misura inferiore ai suddetti minimi non può comunque trovare motivazione nel richiamo a condizioni ambientali e territoriali, ancorché peculiari del mercato del lavoro nel settore di riferimento, perché il precetto costituzionale è rivolto ad impedire ogni forma di sfruttamento del dipendente, anche quando trovi radice nella situazione socio-economica del mercato del lavoro. (Nella specie, la sentenza impugnata, cassata dalla S.C., aveva utilizzato come parametro i minimi salariali della contrattazione collettiva, ridotti del 25 per cento in considerazione "dell'ambiente socio economico depresso e del costo della vita").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)