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Sez. 3, Sentenza n. 3258 del 12/10/1968 (Rv. 336216 - 01)

TRASPORTO (CONTRATTO DI) - DESTINATARIO - PAGAMENTO DEI CREDITI E ASSEGNI - DIRITTI RIFERIBILI ALLA C.D.CLAUSOLA DI ASSEGNO - PRESCRIZIONE - ART. 2951 COD.CIV. - APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336216-01

TRASPORTO (CONTRATTO DI) - DESTINATARIO - PAGAMENTO DEI CREDITI E ASSEGNI - DIRITTI RIFERIBILI ALLA C.D.CLAUSOLA DI ASSEGNO - PRESCRIZIONE - ART. 2951 COD.CIV. - APPLICAZIONE.*

Ove il contratto di trasporto di cose sia accompagnato dalla C.d. clausola di assegno, per la quale incaricato di riscuotere il prezzo e lo stesso vettore, i diritti riferibili a codesta operazione sono anch'essi soggetti, come quelli nascenti dal contratto principale di trasporto, alla prescrizione breve prevista dall'art. 2951 cod.civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1689, Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)