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Sez. 3, Sentenza n. 2137 del 10/05/1989 (Rv. 462710 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI - PER INOTTEMPERANZA ALLA ISTRUZIONE DI ACCETTARE UN DETERMINATO TIPO DI ASSEGNO - RESPONSABILITÀ EX ART. 1692 COD. CIV. - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI RIFERIBILI ALL'OPERAZIONE - TERMINE ANNUALE EX ART. 2951 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462710-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI - PER INOTTEMPERANZA ALLA ISTRUZIONE DI ACCETTARE UN DETERMINATO TIPO DI ASSEGNO - RESPONSABILITÀ EX ART. 1692 COD. CIV. - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI RIFERIBILI ALL'OPERAZIONE - TERMINE ANNUALE EX ART. 2951 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*

Qualora il contratto di trasporto di cose sia accompagnato dalla cosiddetta clausola di assegno, per la quale incaricato di riscuotere il prezzo della merce è il vettore, detta clausola non ha Rilevanza autonoma ma inerisce al contratto medesimo, con la conseguenza che ove il mittente abbia prescritto l'accettazione di un determinato tipo di assegno, il vettore che non abbia ottemperato a siffatta istruzione - costituente un'obbligazione accessoria - è responsabile, nei confronti del mittente, della mancata riscossione dell'assegno, a norma dell'art. 1692 cod. civ. ed i diritti riferibili all'operazione sono anch'essi soggetti, come quelli nascenti dal contratto principale di trasporto, alla prescrizione breve annuale di cui all'art. 2951 cod. civ.. (V 1775/81, mass n 412460; (Conf 3258/68, mass n 336216, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1689, Cod. Civ. art. 1692, Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)