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Sez. 3, Sentenza n. 2352 del 04/02/2026 (Rv. 677825-01)

RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE | Giostra autoscontro - Onere della prova gravante sul gestore - Contenuto - Mancanza di dispositivi di sicurezza - Omissione qualificata - Sussistenza - Condotta imprudente del genitore - Concorso ex art. 1227, comma 1, c.c. - Presupposti. RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - In genere.
Stato
decisa il 2026-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677825-01

RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE

In tema di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c., l'esercente di una giostra autoscontro è gravato da un onere probatorio rigoroso che non si esaurisce nella prova negativa di non aver violato norme di legge o di comune prudenza ma esige la dimostrazione positiva di aver adottato ogni misura atta ad impedire l'evento secondo lo sviluppo della tecnica, con la conseguenza che la mancanza di dispositivi di sicurezza (quali le cinture di sicurezza), pur se non espressamente imposti da specifiche norme regolamentari, integra un'omissione qualificata idonea a fondare la responsabilità del gestore, concorrente ex art. 1227, comma 1, c.c., con quella del genitore del minore danneggiato che abbia esposto quest'ultimo al rischio in

condizioni ambientali o temporali non appropriate, senza che tale ultima scelta volitiva sia idonea, da sola, a recidere il nesso di causalità.

Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 2048

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)